Proposta di legge nazionale in materia di Agricoltura contadina

La proposta di legge parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati e costituisce il testo unificato degli atti Camera 1269 Cenni, 1825 Cunial e 1968 Fornaro, adottato dalla Commissione il 17 giugno 2020 e successivamente emendato dalla Commissione.

Si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge, che sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le quali svolgono attivit  agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, tramite vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

L'articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a carico delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 4   volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Ciò dovrà avvenire nelrispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina, da individuare nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni
agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi consorzi ed alle città metropolitane la possibilità  di redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in presenza di pi  richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 6-bis prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrit , la manutenzione del territorio nonchè  la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro e in presenza di determinati presupposti ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la
costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attivit  di agricoltura, anche contadina, o attività  forestali al fine di valorizzare le potenzialit  del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano la conservazione e gestione della biodiversit , la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 8 prevede l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni
dell'agricoltura contadina che   individuata nella giornata dell' 11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. E' poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 9 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (rectius Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 10 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il 1 gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni Il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia "agricoltura", di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Come gi  segnalato, l'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione,
trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità  di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare si potrebbe valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).


(Fonte: Camera dei Deputati)