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Società Agricola Multifunzionale

Progetto di legge regionale in materia di Agricoltura sociale

2022-02-12 01:12

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Con questa legge, la Regione Emilia Romagna promuove e sostiene l’agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e r

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare in modo organico la materia dell’agricoltura sociale, in conformità ai principi introdotti a livello nazionale dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconoscendo l’impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunitàe al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

Nell’agricoltura socialesono coinvolti diversi soggetti, accanto alle imprese agricole e agli utenti (disabili, anziani, detenuti, persone fragili), intervengono gli Enti pubblici (Comuni, ASL, scuole), le cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), ma anche consumatori responsabili, creando una rete di rapporti fra soggetti privati e pubblici.

La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all’educazione. Va sottolineato che l’integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell’azienda agricola multifunzionale sostiene le finalità imprenditoriali dell’attività, che può  beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato.

L'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello
locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poichè  offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse
agricole e rurali in senso lato.

La recente normativa nazionale interviene rafforzando i principi già descritti ed in particolare “promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.” Secondo l’ultima stima effettuata, le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale in regione Emilia-Romagna sono una cinquantina, per la maggior parte costituite nella forma giuridica della cooperativa sociale. Proprio per promuovere l’agricoltura sociale a livello regionale è necessario dotarsi di un quadro normativo che consenta di disciplinare nuove modalità di intervento a favore delle suddette attività.

Il progetto di legge si articola in tre titoli: definizioni e funzioni (artt. 2-3), elenco regionale delle fattorie sociali e disciplina dell’esercizio delle attività (artt. 4-9), disposizioni sanzionatorie
e finali (artt. 10-16).

L’articolo 1, in particolare, individua le finalità della legge nella promozione e nel sostegno dell’agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali
e reddituali e la multifunzionalità delle imprese agricole.

L’articolo 2 reca al primo comma le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, mentre al secondo comma precisa che le attività di agricoltura sociale definite dalla legge n. 141 del
2015 ed esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività 
connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il comma 3 impone inoltre alle fattorie sociali, in relazione alla tipologia di servizi svolti, di impiegare specifiche figure professionali dotate dei requisiti professionali richiesti dalle norme di settore. Ai sensi del comma 4, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.
Infine, l’ultimo comma demanda ad un apposito atto di Giunta regionale la specificazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell’attività agricola sociale e delle procedure amministrative
e di controllo applicabili, l’approvazione della modulistica e dei periodi di sospensione dell’attività.

L’articolo 3 attribuisce alla Regione, al comma 1, la funzione di promozione sul territorio regionale della conoscenza e dello sviluppo dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi
da esse offerti anche attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale. Al comma 2 è  disciplinata la funzione di raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle agricole.

A norma del primo comma dell’articolo 4 è  istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale dedicato della Regione. Il comma 2 demanda ad apposito atto di Giunta
regionale la definizione dei requisiti soggettivi e aziendali, delle competenze professionali e formative, dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’elenco e la definizione dei successivi controlli. Al comma 3  è previsto che la perdita dei requisiti comporti la cancellazione dall’elenco.
Infine il comma 4 sancisce la facoltà  delle fattorie sociali di costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti
alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Ai sensi dell’articolo 5, le fattorie iscritte nell’elenco, ai fini dell’identificazione, si avvalgono di loghi distintivi predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, la quale
contestualmente definisce i limiti e le modalità di utilizzo degli stessi.

L’articolo 6 è dedicato alla disciplina degli immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale. Il primo comma stabilisce che per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Ai sensi del comma 2, detti immobili sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, in quanto destinati ad attività agricola connessa. Essi, inoltre, a norma del comma 3 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità,in funzione della tipologia di attività  sociale svolta. Il comma 4 prevede che i relativi interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio. Infine, il comma 5 rinvia alla Giunta regionale l'individuazione dei casi nei quali i predetti interventi edilizi sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2017.

L’articolo 7 dispone, al primo comma, che per l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale sia necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività  (Scia) al Comune nel cui
territorio sono ubicati i fabbricati. Ai sensi del comma 2 si prevede che alla Scia occorre allegare alcuni documenti che verranno definiti nelle disposizioni attuative della legge.
Infine, il comma 3 conferma che i servizi e le attività sociali e socio-sanitari eventualmente svolti nelle fattorie sociali sono soggetti alle specifiche norme ed autorizzazioni settoriali.

L’articolo 8 precisa che l’eventuale somministrazione di pasti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie e che la produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

L’articolo 9 individua le possibili misure di sostegno adottabili, quali interventi formativi, azioni di informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale ed incentivazione di investimenti o di interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali. In relazione a quest’ultima forma di sostegno, la norma demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, nel rispetto dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell’articolo 10, la vigilanza sull’applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative compete ai Comuni.

L’articolo 11 introduce alcune disposizioni sanzionatorie. Ai sensi del primo comma, l’esercizio di attività di agricoltura sociale in assenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 o in mancanza di presentazione della Scia di cui all’articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il divieto di prosecuzione dell’attività è disposto dal Comune.
I commi 2 e 3 sanzionano l’utilizzo del logo delle fattorie sociali in assenza di iscrizione nell’elenco regionale e la violazione delle disposizioni della legge e degli atti applicativi. Ai sensi del comma 4, in caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell’attività . Il comma 5 fa rinvio alla legge regionale n. 21 del 1984 per
quanto riguarda l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative, mentre il comma 6 prevede che l’introito dei proventi compete ai Comuni.

L’articolo 12 stabilisce che, per esigenze di tutela dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possano chiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale n. 8 del 1994. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

In materia di trattamento dei dati, l’articolo 13 individua innanzitutto al comma 1 i dati che devono essere inseriti nell’elenco delle fattorie sociali.Il comma 2 stabilisce che, per determinate finalità, i predetti dati e quelli statistici riguardanti la consistenza delle attività sono comunicati alla Regione da Comuni e altri enti pubblici. Ai sensi del comma 3, inoltre, i medesimi dati possono essere oggetto di comunicazione da parte della Regione ad altri enti per le finalità di cui alla legge o per essere utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

La clausola valutativa di cui all’articolo 14 prevede che l’Assemblea legislativa controlli l’attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale a cadenza triennale, con particolare riferimento a:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte all’elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno realizzate;
d) i contributi regionali erogati;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

L’articolo 15 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del progetto di legge e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L’articolo 16, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo al primo comma che le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche e le imprese agricole che, prima dell’entrata
in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura
sociale e che intendono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Inoltre, il comma 2 considera assolto il requisito formativo
per le imprese che esercitano la suddetta attività sociale in convenzione con Comuni o altri enti pubblici. Il comma 3 precisa che le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.
L’ultimo comma contiene una norma di rinvio alla legge statale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.


(Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna)


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